Ripristinati gli indennizzi per le attività commerciali in crisi

L’ultima Manovra di Bilancio ha ripristinato, in via strutturale, gli indennizzi per le attività commerciali in crisi, di cui al d.lgs. 207/96 e secondo le medesime condizioni.

E’ una misura fortemente voluta da Confcommercio, che colma un vuoto che durava ormai da oltre due anni e che consentirà a tanti operatori del settore costretti a chiudere anticipatamente la loro attività di poter contare su uno strumento concreto, in grado di accompagnarli alla pensione secondo i medesimi criteri e requisiti previsti dal decreto legislativo 28 marzo 1996, numero 207 (almeno 5 anni di iscrizione alla Gestione Commercianti Inps al momento della cessazione dell’attività commerciale, 62 anni di età per gli uomini e 57 anni per le donne). 

Un importante risultato che ripristina, di fatto, l’unica forma di sostegno economico per migliaia di lavoratori autonomi – titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche; esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; agenti e rappresentanti di commercio(articolo 59, comma 58, legge 449/1997) – che ne hanno peraltro sempre sostenuto il costo, attraverso la specifica contribuzione a carico di tutta la categoria, senza quindi gravare in alcun modo sulla finanza pubblica.

Le domande di indennizzo possono essere presentate a partire dal 1° gennaio 2019, secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Inps con la circolare applicativa di prossima emanazione.

L’indennizzo è pari all’importo del trattamento minimo pensionistico di vecchiaia (per l’anno 2019, euro513,01) e viene erogato dal momento della domanda fino a quello di percezione della pensione di vecchiaia.

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