L’ultima Manovra di Bilancio ha ripristinato, in via strutturale, gli indennizzi per le attività commerciali in crisi, di cui al d.lgs. 207/96 e secondo le medesime condizioni.
E’ una misura fortemente voluta da Confcommercio, che colma un vuoto che durava ormai da oltre due anni e che consentirà a tanti operatori del settore costretti a chiudere anticipatamente la loro attività di poter contare su uno strumento concreto, in grado di accompagnarli alla pensione secondo i medesimi criteri e requisiti previsti dal decreto legislativo 28 marzo 1996, numero 207 (almeno 5 anni di iscrizione alla Gestione Commercianti Inps al momento della cessazione dell’attività commerciale, 62 anni di età per gli uomini e 57 anni per le donne).
Un importante risultato che ripristina, di fatto, l’unica forma di sostegno economico per migliaia di lavoratori autonomi – titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche; esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; agenti e rappresentanti di commercio(articolo 59, comma 58, legge 449/1997) – che ne hanno peraltro sempre sostenuto il costo, attraverso la specifica contribuzione a carico di tutta la categoria, senza quindi gravare in alcun modo sulla finanza pubblica.
Le domande di indennizzo possono essere presentate a partire dal 1° gennaio 2019, secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Inps con la circolare applicativa di prossima emanazione.
L’indennizzo è pari all’importo del trattamento minimo pensionistico di vecchiaia (per l’anno 2019, euro513,01) e viene erogato dal momento della domanda fino a quello di percezione della pensione di vecchiaia.
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